Crimen sollicitationis (in latino crimine di "provocazione" o "adescamento") è un documento riservato che stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia, cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai/alle penitenti.
Il documento, redatto dal cardinal Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII, venne emesso nel 1962 (la prima edizione, voluta da Pio XI, risale però al 1922)[1] dal Sant'Uffizio (ora Congregazione per la Dottrina della Fede), diretto «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale».
In seguito alla promulgazione dei nuovi Codice di diritto canonico (1983) e Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), l'istruzione Crimen sollecitationis è stata parzialmente riveduta nel 2001 dalla Congregazione per la dottrina della fede, con la lettera De delictis gravioribus.[2]
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